Bolzano. Una delle fonti di prova su cui si basa l’inchiesta sulle presunte cosche calabresi in grado di gestire il mercato degli stupefacenti in Alto Adige (in contatto diretto con la ’ndrangheta calabrese vera e propria) è costituita dalle dichiarazioni di quattro collaboratori di giustizia (Agresta , Piccolo, Fonti e Annunziato) le cui rivelazioni sono state utilizzate dalla Procura e dal giudice delle indagini preliminari per valutare la gravità indiziaria a carico degli indagati dell’operazione “Freeland” in relazione all’accusa di associazione per delinquere di tipo mafioso. E’ quanto sottolinea il tribunale del riesame di Trento (presidente Giuseppe Serao) nell’ordinanza con cui non ha confermato la custodia cautelare in carcere degli indagati bolzanini in relazione all’ipotesi di reato più grave. In realtà tutti gli indagati (ad eccezione di due bolzanini) sono comunque rimasti in carcere per la gravità dei singoli episodi di spaccio emersi nell’inchiesta. Per l’accusa di associazione per delinquere di tipo mafioso gli indizi sono stati ritenuti assolutamente insufficienti. Il problema rilevato dai giudici riguarda non tanto le rivelazioni fatte dai cosiddetti pentiti quanto l’inutilizzabilità dei verbali per una questione squisitamente tecnica e procedurale. Nell’ordinanza i giudici fanno riferimento ad un recente pronunciamento della Corte di Cassazione che ha ribadito che «in tema di misure cautelari non sono utilizzabili le dichiarazioni trascritte nella richiesta del pubblico ministero qualora il verbale non sia stato prodotto al giudice in quanto l’ordinanza deve fondarsi sulla fonte di prova e non sulla rappresentazione di essa riprodotta nella richiesta». Per l’inchiesta in corso il tribunale del riesame rileva che gli interrogatori dei quattro collaboratori di giustizia (da cui iniziarono le indagini) non sono mai stati trasmessi al giudice La Ganga. Di conseguenza non avrebbero potuto essere utilizzati ai fini della valutazione cautelare relativa alla gravità indiziaria. Nell’ordinanza i giudici sottolineano anche che, per poter parlare di associazione per delinquere di tipo mafioso non basta l’eventuale collegamento con l’organizzazione madre in un altro territorio dello Stato (nel nostro caso la Calabria) ma è necessario individuare «una capacità intimidatrice effettiva e obbiettivamente riscontrabile». In particolare, sottolinea il tribunale del riesame, non emerge dagli atti alcuna « diffusa consapevolezza del collegamento con l’organizzazione principale». Non solo. «Diversi episodi riportati negli atti di indagine - sostengono sempre i magistrati del tribunale del riesame - paiono esplicativi dell’esatto contrario , in particolare quelli che hanno coinvolto rapporti con soggetti appartenenti alla criminalità locale ma estranei alla contestata associazione». In alcuni episodi ricostruiti nel corso dell’inchiesta , i giudici non hanno rilevato alcuna «surrettizia spendita del nome dell’associazione di tipo mafioso».