Il nuovo atto interpretativo del regolamento edilizio municipale considera opere di manutenzione ordinaria, quindi attività libere e non soggette a titoli abilitativi da parte del Comune, anche le opere necessarie a mantenere in efficienza e ad adeguare impianti tecnologici esistenti alle normali esigenze di esercizio, tra queste: sostituzione di apparecchi igienico sanitari e riparazioni dell'impianto idrico; manutenzione di impianti tecnologici esistenti; riparazione dell'impianto elettrico o integrazione dello stesso con nuovi punti luce.

Rientrano negli interventi che non necessitano di titolo autorizzativo quelli volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio. Per agevolare i committenti nella richiesta di contributi o detrazioni fiscali sugli interventi posti in essere, è possibile comunicare al servizio edilizia del Comune la data di inizio dei lavori e il presunto termine degli stessi (utilizzando l'apposito modello predisposto dall'ufficio gestione del territorio, che sarà disponibile sulla home page del sito web del Comune).

Se l'immobile è tuttavia vincolato dalla Sovrintendenza ai beni architettonici, prima dell'intervento il committente dovrà richiedere lo specifico nulla-osta da parte del competente ufficio provinciale.

Non rientrano negli interventi di manutenzione ordinaria e sono quindi soggetti a specifico atto autorizzativo (dichiarazione di inizio attività) le sostituzioni e/o i rinnovamenti che alterano le caratteristiche quali sagoma, colori, disegno e dimensioni.