BOLZANO. Un esposto fiume, di carattere ritorsivo. Così è stata definita ieri in aula, davanti alla Corte dei Conti, la segnalazione con cui Tristano Vicini l’ex direttore dell’ufficio provinciale trasporto persone (prima sospeso da ogni incarico e poi licenziato in tronco per giusta causa) innescò nel maggio 2009 il procedimento che ieri è sfociato con una richiesta di risarcimento, per presunto danno erariale, di ben 461.072 euro. Il dito del procuratore regionale Robert Schülmers è puntato contro il capo ripartizione della Provincia autonoma Gianfranco Jellici e contro Luigi Corradini, all’epoca dei fatti vicedirettore dell’ufficio provinciale competente. Sono loro a vivere l’incubo di questa pesante richiesta risarcitoria a favore dell’amministrazione provinciale. Sono entrambi accusati a titolo di dolo per aver predisposto la delibera della giunta provinciale numero 3211 del 24 settembre 2007 con cui venne autorizzata la liquidazione di 345.915 euro a favore della Sad spa (concessionaria di servizio di trasporto pubblico) per interessi passivi bancari sostenuti dalla società negli anni 2004 e 2005. Analogo trattamento fu successivamente riservato (per 78 mila euro) anche ad un consorzio di piccoli concessionari. Nella richiesta risarcitoria avanzata dalla Procura contabile sono inseriti anche 38.357 euro per gli interessi legali maturati dal primo ottobre 2007 ad oggi.

All’epoca della liquidazione della somma, la normativa in vigore (art.17, legge provinciale 16 del 1985) prevedeva che la concessione di contributi integrativi ad imprese esercenti servizio di trasporto pubblico potesse avvenire sulla base dei costi aziendali sostenuti al netto degli oneri finanziari. La normativa fu successivamente modificata (art. 19 legge provinciale 15 del 2010) con una sorta di «interpretazione autentica» della legge precedente e, dunque, con valore retroattivo.

La Procura regionale è di avviso opposto e considera illegittimo il rimborso concesso nel 2007 ed oggi chiede ai due funzionari inquisiti di risarcire il presunto danno erariale. Il procuratore Schülmers ritiene provato che i due funzionari provinciali fossero perfettamente al corrente della illiceità del rimborso concesso e ha parlato in aula di «accordo opaco».

La difesa (avvocati Polonioli, Widmann e Brandstätter) contesta invece in toto le argomentazioni dell’accusa e ritiene che non solo non vi fu danno erariale ma che, al contrario, il danno all’epoca fu evitato. La Sad, infatti, fu costretta a far ricorso ad esposizioni bancarie (maturando oneri passivi) solo dopo aver esaurito le proprie risorse economiche ed a seguito dei ritardi con cui la Provincia (a corto di liquidità per gli investimenti sulla Merano-Malles) liquidò le somme previste dal contratto di servizio. «Se non vi fosse stato il ricorso al credito bancario, si sarebbe fermato il servizio - ha ricordato ieri la difesa - ed il danno per la collettività sarebbe stato reale».

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