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BOLZANO. Gioco d’azzardo, il Tar di Bolzano dà ragione a una sala videolottery di Bolzano, in via Galvani: per i giudici amministrativi è sbagliato autorizzare l’attività solo per due anni.
È stato accolto dal Tar Bolzano il ricorso presentato dalla società Allstar contro il provvedimento della Provincia altoatesina che aveva limitato a soli due anni l’autorizzazione per una sala vlt del capoluogo situata in via Galvani 39. L’autorizzazione “ristretta” (due anni invece di cinque), come spiega l’agenzia Agipronews, era stata motivata con l’eccessiva vicinanza della sala al nuovo elenco di luoghi sensibili introdotto da una modifica alla legge provinciale contro la ludopatia. Nel comma 1 bis introdotto a giugno 2016 erano state inserite «tutte le strutture sanitarie e socio-assistenziali pubbliche e private che svolgono attività di accoglienza, assistenza e consulenza» da cui le sale giochi devono essere distanti almeno 300 metri. Per tutti i locali chiamati ad adeguarsi, sono stati previsti due anni di tempo. In questo caso, però, non c’è stata violazione del “distanziometro”: la richiesta per l’autorizzazione è arrivata prima dell’entrata in vigore delle modifiche e, si legge nella sentenza, «come dato atto dalla direttrice dell’Ufficio attività economiche e concessioni del Comune di Bolzano con nota indirizzata alla Provincia, l’individuazione dei nuovi siti sensibili previsti dalla legge provinciale non ha comportato la violazione del previsto raggio di 300 metri». La prescrizione del termine di decadenza di due anni è stata dunque annullata dal Tar.
È stato accolto dal Tar Bolzano il ricorso presentato dalla società Allstar contro il provvedimento della Provincia altoatesina che aveva limitato a soli due anni l’autorizzazione per una sala vlt del capoluogo situata in via Galvani 39. L’autorizzazione “ristretta” (due anni invece di cinque), come spiega l’agenzia Agipronews, era stata motivata con l’eccessiva vicinanza della sala al nuovo elenco di luoghi sensibili introdotto da una modifica alla legge provinciale contro la ludopatia. Nel comma 1 bis introdotto a giugno 2016 erano state inserite «tutte le strutture sanitarie e socio-assistenziali pubbliche e private che svolgono attività di accoglienza, assistenza e consulenza» da cui le sale giochi devono essere distanti almeno 300 metri. Per tutti i locali chiamati ad adeguarsi, sono stati previsti due anni di tempo. In questo caso, però, non c’è stata violazione del “distanziometro”: la richiesta per l’autorizzazione è arrivata prima dell’entrata in vigore delle modifiche e, si legge nella sentenza, «come dato atto dalla direttrice dell’Ufficio attività economiche e concessioni del Comune di Bolzano con nota indirizzata alla Provincia, l’individuazione dei nuovi siti sensibili previsti dalla legge provinciale non ha comportato la violazione del previsto raggio di 300 metri». La prescrizione del termine di decadenza di due anni è stata dunque annullata dal Tar.


