BOLZANO. Arriva la sanatoria per evitare le multe-salasso ai quasi cento candidati alle elezioni provinciali che hanno presentato in ritardo il resoconto delle spese per la campagna elettorale. È stato depositato in consiglio provinciale il disegno di legge di interpretazione autentica della legge elettorale provinciale per quanto riguarda la rendicontazione della propaganda elettorale. La distrazione o disorganizzazione rischiava di costare una sanzione da 120 mila euro a testa. Le legge elettorale provinciale prevede che 60 giorni dopo la proclamazione degli eletti tutti i candidati depositino in consiglio provinciale il rendiconto delle spese elettorali, che non possono superare i 40 mila euro. In caso di mancanza presentazione dei documenti, scatta la sanzione. In questa tagliola sono finiti 86 candidati su 424. Tra di essi, big come Roberto Bizzo (Pd) e Christof Gufler (Svp), l’esponente dei Freiheitlichen Pepi Stecher e soprattutto una pattuglia di candidati di La Destra e Scelta civica, che avevano accettato per spirito di servizio di essere inseriti in lista, senza alcuna possibilità di elezione. Come massima ironia della sorte, persone così avrebbero dovuto pagare 120 mila euro per scontare il ritardo. «Cercheremo di trovare una soluzione», aveva anticipato il presidente del consiglio provinciale Thomas Widmann, che firma il disegno di legge trasversale insieme a Maria Hochgruber Kuenzer (Svp), Andreas Pöder (BürgerUnion) e Roland Tinkhauser (Freiheitlichen). Va sottolineato che l’«assoluzione» dalle sanzioni, comporterà per il consiglio provinciale il mancato incasso di 10,320 milioni di euro. Questo il testo elaborato per salvare chi ha presentato la rendicontazione oltre i termini fissati: «Il secondo periodo del comma 8 dell'articolo 3 della legge provinciale 8 maggio 2013, n. 5, viene interpretato nel senso che alle candidate/ai candidati che non hanno presentato il rendiconto delle spese sostenute per la campagna elettorale e dei contributi finanziari ricevuti entro il termine ordinario previsto dal comma 5 dello stesso articolo, è concesso, per la presentazione del rendiconto, prima dell'applicazione della sanzione amministrativa prevista, un ulteriore termine di 20 giorni a partire dalla data di ricevimento del relativo avviso da parte dell'Ufficio di presidenza del consiglio provinciale, a meno che esse/essi non abbiano già presentato il rendiconto nel periodo intercorrente tra la data di scadenza del termine ordinario e la data della predetta comunicazione dell'ulteriore termine».

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