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Merano. Bloccata in via cautelare la chiusura di due sale giochi e scommesse di Merano: è quanto ha deciso il Tar altoatesino, accogliendo con un’ordinanza i ricorsi dei titolari delle attività contro i provvedimenti di decadenza emanati dalla Provincia.
La chiusura delle due sale era stata disposta dalla Provincia in base alla norma sul “distanziometro”, che prevede che tra sale e apparecchi da gioco e luoghi sensibili (per esempio le scuole) ci sia una distanza di almeno 300 metri.
“A un primo sommario esame tipico di questa fase cautelare, non può escludersi la fondatezza del ricorso – si legge nell’ordinanza – né il pericolo di danno grave e irreparabile”. Questo perché, sempre secondo l’ordinanza, “la decadenza dal provvedimento autorizzatorio comporterebbe la chiusura dell’esercizio”, senza peraltro dare “possibilità concreta di ubicare l’attività di gioco lecito in altro luogo del territorio urbanizzato del comune”. Il Tar di Bolzano ha inoltre fissato la trattazione di merito del ricorso nell’udienza pubblica del 4 marzo 2020, tra poco meno di un anno.
Appena un mese e mezzo prima sarà discusso invece, nella sede del Tar di Bolzano, il caso di una tabaccheria alla quale la Provincia ha imposto la rimozione delle slot, sulla base del criterio della distanza. I giudici hanno deciso di fissare al 22 gennaio 2020 la discussione del ricorso contro il “distanziometro”, facendola slittare di dieci mesi. La decisione del Tar arriva dieci giorni dopo le sentenze del Consiglio di Stato che hanno confermato la legittimità della norma. Tuttavia, si legge nell’ordinanza interlocutoria pubblicata ieri, “la difesa della ricorrente ha insistito comunque nella propria istanza di rinvio, per poter prendere posizione sulle motivazioni contenute nella sopra citata decisione del Consiglio di Stato”, tenuto conto che “la sentenza è stata pubblicata in data successiva alla scadenza del termine di legge per depositare memorie conclusive nel presente ricorso”. Il rinvio è stato quindi accordato, visto che “non pregiudica in alcun modo gli interessi pubblici coinvolti, posto che gli effetti degli atti impugnati non sono mai stati sospesi, e salvaguarda il diritto di difesa della ricorrente”.
La chiusura delle due sale era stata disposta dalla Provincia in base alla norma sul “distanziometro”, che prevede che tra sale e apparecchi da gioco e luoghi sensibili (per esempio le scuole) ci sia una distanza di almeno 300 metri.
“A un primo sommario esame tipico di questa fase cautelare, non può escludersi la fondatezza del ricorso – si legge nell’ordinanza – né il pericolo di danno grave e irreparabile”. Questo perché, sempre secondo l’ordinanza, “la decadenza dal provvedimento autorizzatorio comporterebbe la chiusura dell’esercizio”, senza peraltro dare “possibilità concreta di ubicare l’attività di gioco lecito in altro luogo del territorio urbanizzato del comune”. Il Tar di Bolzano ha inoltre fissato la trattazione di merito del ricorso nell’udienza pubblica del 4 marzo 2020, tra poco meno di un anno.
Appena un mese e mezzo prima sarà discusso invece, nella sede del Tar di Bolzano, il caso di una tabaccheria alla quale la Provincia ha imposto la rimozione delle slot, sulla base del criterio della distanza. I giudici hanno deciso di fissare al 22 gennaio 2020 la discussione del ricorso contro il “distanziometro”, facendola slittare di dieci mesi. La decisione del Tar arriva dieci giorni dopo le sentenze del Consiglio di Stato che hanno confermato la legittimità della norma. Tuttavia, si legge nell’ordinanza interlocutoria pubblicata ieri, “la difesa della ricorrente ha insistito comunque nella propria istanza di rinvio, per poter prendere posizione sulle motivazioni contenute nella sopra citata decisione del Consiglio di Stato”, tenuto conto che “la sentenza è stata pubblicata in data successiva alla scadenza del termine di legge per depositare memorie conclusive nel presente ricorso”. Il rinvio è stato quindi accordato, visto che “non pregiudica in alcun modo gli interessi pubblici coinvolti, posto che gli effetti degli atti impugnati non sono mai stati sospesi, e salvaguarda il diritto di difesa della ricorrente”.


