BOLZANO. Tre cause pilota presso il tribunale di Bolzano in tema di diritti dei lavoratori disoccupati. Le ha intentate il sindacato Cisl altoatesina, ognuna per una fattispecie normativa. «Sul trattamento di disoccupazione la Provincia riduce i diritti», sottolinea il segretario aggiunto, Michele Buonerba.

«La riforma Fornero del 2012 ha rivoluzionato il sistema dell’indennità di disoccupazione introducendo l’assicurazione sociale per l’impiego (Aspi). Il recente Jobs act ha novellato la materia e dal prossimo maggio ci sarà la nuova assicurazione sociale per l’impiego (Naspi). Rispetto al decreto del presidente della Provincia 42/2012, abbiamo riscontrato che sono state poste in essere delle misure penalizzanti per i beneficiari dell’indennità di disoccupazione Aspi», ancora Buonerba.

Tre i casi segnalati dal sindacato. La legge nazionale e la circolare Inps stabiliscono in 6 mesi la durata dell’impiego oltre il quale il beneficiario dell’indennità deve comunicare entro 30 giorni all’Ufficio servizio lavoro di essere occupato. In Alto Adige la durata è ridotta a 5 giorni e pertanto se il disoccupato trova un impego saltuario e non comunica nulla viene sospeso dall’ammortizzatore sociale: «Questa imposizione ha un carattere evidentemente penalizzante anche perché l’azienda presso la quale si trova un impiego comunica l’apertura del rapporto di lavoro attraverso il modello Unilav. Quindi si rischia di perdere un sussidio con il quale si vive per comunicare qualcosa di già conosciuto dall’amministrazione».

Il secondo aspetto è legato alla promessa di lavoro non mantenuta per la stagione successiva. «In relazione ai lavoratori stagionali soprattutto del turismo l’azienda promette verbalmente la riassunzione per la stagione successiva. Nel patto di servizio il lavoratore comunica quanto gli è stato promesso dal datore di lavoro che non ha nessun vincolo di rispettare il patto. Infatti, quando capita che la promessa non viene mantenuta, l’Ufficio servizio lavoro telefona alle imprese per verificare se la persona beneficiante del sussidio abbia ripreso a lavorare. Se la risposta è negativa, la revoca dell’indennità avviene per dichiarazione mendace anche se la persona continua ad essere disoccupata», spiega Buonerba.

Infine c’è il problema legato all’indirizzo presso il quale recapitare la corrispondenza. Il disoccupato deve dare all’Ufficio servizio lavoro un recapito presso il quale ricevere la comunicazione relativa ai colloqui obbligatori di orientamento. «Molti disoccupati indicano un domicilio presso qualcuno dal quale hanno una stanza in affitto. Ebbene, il programma della Provincia non prevede la possibilità d’inserire un “presso” nell’anagrafica e quindi il recapito può non essere effettuato. In questi casi il disoccupato non si presenta al colloquio e si vede revocata l’indennità», evidenzia la Cisl.

«Abbiamo avuto un incontro con l’assessore al lavoro Stocker  nel novembre scorso. Purtroppo abbiamo dovuto riscontrare che, nonostante le evidenze, ci è stata manifestata la volontà di non intervenire a modifica del Dpp 42/2012», afferma Buonerba. Così sono state avviate le cause pilota e nel frattempo si è chiesto un appuntamento al Commissario del governo «per segnalare un caso che, è bene ricordarlo, vede una applicata in Alto Adige in modo restrittivo una legge nazionale a fronte di una prestazione pagata dall’Inps».