ROMA. La natura extraconiugale di una relazione non può essere sufficiente, da sola, a escludere il reato di maltrattamenti. Lo afferma la Cassazione, secondo cui spetta al giudice verificare concretamente le caratteristiche del rapporto tra autore e vittima, senza attribuire un peso decisivo a elementi formali come il matrimonio o la coabitazione.

Secondo i giudici, il reato tutela non la famiglia in quanto tale, ma diritti inviolabili della persona, dalla dignità all'integrità fisica e psicologica fino alla libertà individuale. Per questo l'esistenza di un matrimonio parallelo non permette di considerare automaticamente l'altro rapporto come una semplice relazione affettiva, sottraendolo alla tutela prevista per i maltrattamenti.

La Corte sottolinea che ciò che deve essere valutato è il rapporto concretamente instaurato tra le persone. Il legame maltrattante, spiegano i giudici, può fondarsi sulla paura, sul condizionamento psicologico, sui ricatti affettivi o economici e sulla volontà di dominio dell'autore. L'articolo 572 del codice penale non richiede inoltre che chi commette le condotte sia libero da altri vincoli, ma che esista una relazione familiare o di convivenza prevista dalla norma.

Nel caso esaminato erano state contestate violenze nei confronti sia della moglie convivente sia della compagna. Per la Cassazione, far dipendere la tutela dalla natura coniugale o extraconiugale del rapporto rischierebbe di creare «una vera e propria discriminazione», trattando diversamente condotte analoghe soltanto per la forma della relazione. Ciò che conta è dunque accertare l'esistenza sostanziale della convivenza, indipendentemente dalla sua qualificazione formale.