MILANO.  Il Tribunale Arbitrale dello Sport (Tas) si è dichiarato privo di giurisdizione sul ricorso presentato dalla biatleta azzurra Rebecca Passler contro la sospensione provvisoria inflittale da Nado Italia per la positività al letrozolo. Lo ha riferito l’ANSA. La sospensione, disposta il 2 febbraio scorso, resta quindi in vigore.
 

L’atleta aveva chiesto l’annullamento della misura sostenendo l’assenza di dolo e di negligenza, con l’obiettivo di poter partecipare ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. Secondo quanto spiegato dai giudici, però, Passler ha presentato inizialmente ricorso al Tas invece che alle autorità giudiziarie interne di Nado Italia e, di conseguenza, non dispone del diritto procedurale per appellarsi alla Divisione ad hoc del Tas.
 

Durante l’udienza, la biatleta ha ribadito la tesi secondo cui la positività sarebbe il risultato di una contaminazione incrociata dovuta a un’esposizione involontaria al letrozolo. Nado Italia ha invece eccepito che l’atleta non avrebbe esaurito i rimedi previsti dall’organismo e che la Divisione ad hoc del Tas non aveva giurisdizione sul ricorso.
 

Il Tas si è dichiarato concorde con questa impostazione, senza quindi pronunciarsi nel merito della presunta violazione delle norme antidoping. Qualora Passler intenda impugnare la decisione, potrà farlo davanti alla corte d’appello antidoping entro la scadenza di domani, 12 febbraio 2026.