Giustizia

Rifiuta l’alcoltest alla guida: ma l’avvocato non è necessario 

La sentenza della Cassazione annulla l’assoluzione di un brissinese che si era lamentato di non essere stato avvisato della possibilità di chiamare il proprio legale. Processo da rifare


Mario Bertoldi


BOLZANO. Chi pensa di poter finire nei guai con le forze dell’ordine incappando in un controllo con la guida in stato di ebbrezza alcolica, faccia attenzione. La Corte di Cassazione ha infatti stabilito un nuovo principio che potrebbe avere conseguenze rilevanti a livello processuale.

Al centro del caso c’è il procedimento avviato a seguito di una denuncia inoltrata alla Procura della Repubblica a carico di un automobilista trovato alla guida di un veicolo in evidente stato di alterazione alcolica. L’uomo, che probabilmente era consapevole di trovarsi in una condizione psicofisica non idonea alla guida, decise al momento di rifiutare un accertamento clinico sul livello di alcol nel sangue. Una decisione che costituisce comunque un reato sulla base di quanto previsto dall’articolo 186 del codice della strada che prevede una sanzione penale da 1500 a 6 mila euro e l’arresto da sei mesi ad un anno.

In primo grado l’automobilista in questione (che vive a Bressanone) era stato condannato e poi clamorosamente assolto in appello. L’imputato infatti si era visto accogliere i motivi di doglianza per non essere stato preventivamente avvisato del diritto di nominarsi un avvocato difensore che potesse assistere al test, considerato «accertamento tecnico irripetibile». In sostanza l’uomo era riuscito ad ottenere l’assoluzione per violazione dei diritti difesa in quanto i carabinieri non lo avrebbero avvisato della possibilità della nomina di un proprio avvocato di fiducia.

La sentenza era stata impugnata però dalla Procura generale ed ora la Corte di Cassazione ha annullato il verdetto assolutorio di secondo grado rinviando gli atti ad una nuova sezione penale della Corte d’appello di Trento (sezione autonoma di Bolzano). Il processo di secondo grado, dunque, dovrà essere ripetuto.

Nel proprio provvedimento la Suprema Corte stabilisce un principio che non potrà essere ignorato in occasione del nuovo processo e cioè che un automobilista sotto procedimento per guida in stato di ebbrezza alcolica non ha diritto ad essere avvisato della possibilità di nominarsi un difensore se ritiene (come nel nostro caso) di non sottoporsi ad alcun test o analisi clinica sul livello alcolemico nel sangue.

In sentenza la Corte ricorda che l’orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità riconosce l’obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un avvocato difensore non sussiste in caso di rifiuto di sottoporsi all’accertamento in quanto la presenza del difensore «è funzionale esclusivamente a garantire che l’atto in questione, trattandosi di accertamento non ripetibile, sia condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta ad indagini».













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