Ecobonus al 110 percento Ecco cosa si può detrarre 

Si attende la conversione in legge. Gli sgravi dovrebbero diventare operativi il 18 luglio Il Ctcu: detrazioni fiscali ripartite in 5 anni per cappotto termico, caldaie efficienti, e-mobility



Bolzano. Ecobonus, cosa e quanto si può detrarre? Il Ctcu fa il punto. L’Ecobonus 110% è stato introdotto dal decreto rilancio, che è un decreto legge; e affinché le misure in esso contenute siano definitive, bisognerà aspettare la sua conversione in legge che dovrebbe avvenire entro il 18 luglio. Il Decreto Rilancio ha istituito l'Ecobonus e il Sismabonus al 110% per i lavori eseguiti dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 su condomini o singole unità abitative destinate ad abitazione principale. Tali interventi dovranno garantire un miglioramento sismico degli edifici e/o una loro riqualificazione energetica portando l'edificio a due classi energetiche superiori.

I costi degli interventi potranno essere utilizzati come detrazioni fiscale ripartita in 5 anni (e non in 10 anni come previsto per gli altri interventi di risparmio energetico o di ristrutturazione) oppure come sconto in fattura con cessione del credito alla ditta che ha eseguito i lavori o a banche o ad altri intermediari finanziari.

Ma ecco quali sono nello specifico gli interventi importanti previsti dalla normativa che consentono di godere dell'ecobonus 110%. Cappotto termico e caldaie efficienti. Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. Tetto massimo: 60.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio. Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione (non integrazione) degli impianti di riscaldamento esistenti con impianti centralizzati a condensazione, a pompa di calore, ibridi, geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, microcogenerazione. Tetto massimo: 30.000 € moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio; la detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica del vecchio impianto.

Interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione (non integrazione) degli impianti di riscaldamento esistenti con impianti a pompa di calore, ibridi, geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, di microcogenerazione. Tetto massimo: 30.000 euro comprensivo anche delle spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

Tutti gli altri interventi di efficientamento energetico previsti all’articolo 14 del Decreto-Legge n. 63/2013 (come ad esempio l'acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari...), a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi descritti nei punti precedenti. Tetto di spesa: in questo caso la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo previsto dai limiti di spesa previsti per ciascun intervento.

Fotovoltaico e colonnine auto elettriche al 110%. Tali interventi godono dell'Ecobonus 110% a condizione che siano eseguiti contestualmente a uno degli interventi principali di riqualificazione energetica (cappotto termico o caldaie a condensazione e a pompa di calore) o a interventi di miglioramento sismico e nello specifico: impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, fino ad un massimo di spesa di 48.000 euro e comunque fino a 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale; sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici, alle stesse condizioni degli impianti solari fotovoltaici e comunque fino a 1.000 euro di spesa per ogni kWh di capacità di accumulo; le infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. La detrazione per gli impianti fotovoltaici e per i sistemi di accumulo spetta a condizione che l’energia non autoconsumata in sito venga ceduta al Gse e non è cumulabile con altri incentivi e agevolazioni.

Chi può godere di tali interventi? Possono godere dell'Ecobonus 110% le singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale e i condomini, quindi sono esclusi gli interventi che interessano edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.

Però c'è da fare un chiarimento, infatti prime case e seconde case che si trovano in un condominio hanno diritto al superbonus 110% per tutti gli interventi di riqualificazione energetica e i lavori antisismici.













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